Quando si progetta una iniziativa, si tratti di un convegno, una ‘glicemia in piazza’ o una conferenza, è importante pensare anche all’imprevedibile. Ci sono dei rischi che è impossibile scongiurare ma che si possono coprire con una polizza assicurativa.

Le assicurazioni obbligatorie
La legge sul volontariato (legge 266/91) obbliga ogni associazione iscritta nei registri nazionali, regionali o provinciali a tutelare i propri iscritti con una polizza assicurativa. L’obbligo vale quindi per le associazioni riconosciute. Il sodalizio che non è ancora una Onlus o un’associazione di promozione sociale non può sentirsi del tutto escluso dall’obbligo di proteggere i propri soci.
Gli ambiti di tutela previsti dalla normativa sono tre: gli infortuni (eventi dovuti a una causa fortuita ed esterna che producono lesioni al volontario), le malattie e la responsabilità civile verso terzi. Con quest’ultima s’intende la protezione per i volontari da ogni danno causato a persone non appartenenti all’associazione, e questo nell’ambito delle attività associative. Proprio quest’ultima copertura è quella che spesso prevede una protezione per l’associazione che organizza un evento occasionale, considerato parte della vita associativa per cui vale la tutela.
Anche attività svolte in modo occasionale fuori sede, ne fanno parte. Questa estensione deve però essere precisata dal contratto (quindi, occorre dare un’occhiata a ogni clausola), mentre naturalmente sono da escludere sia i danni causati da un volontario a un altro volontario (c’è la polizza infortuni) che i danni causati non da una colpa grave ma da un comportamento volontario.
È da escludere la protezione anche per alcuni rischi collegati a una manifestazione, perché s’intendono coperti da polizze ad hoc: la guida di automobili o furgoni, ad esempio, oppure l’impiego di medici o infermieri, l’utilizzo di fabbricati o strutture o di particolari strumentazioni, che devono avere una copertura specifica. Comunque, la Rc stipulata per i volontari copre quello che è il rischio maggiore che ricorre nel caso di una serata organizzata come un convegno.
Accanto a singole polizze che tutelano contro (infortuni, malattia, responsabilità civile) le compagnie di assicurazione offrono anche soluzioni “multirischi” che uniscono in un solo contratto tutte e tre le coperture, e meglio si adattano a un’associazione di dimensioni non eccessive che voglia comunque una protezione a tutto tondo. Esiste anche la possibilità per le associazioni di ricorrere a una polizza cumulativa, assicurando solo alcuni volontari (i consiglieri del direttivo, ad esempio): i centro servizi per il volontariato di ogni provincia stipulano spesso con alcune compagnie alcuni schemi di contratto ai quali può aderire ogni associazione iscritta al Csv.



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    Per le Associazioni molto attive
    Se l’associazione organizza ogni tanto eventi di un’importanza maggiore, o ne svolge diversi ogni anno, può essere necessario integrare il pacchetto assicurativo di cui già si dispone con una nuova polizza. Quest’ultima può essere più mirata sull’attività dell’associazione come impresa sociale che organizza eventi, oppure incentrata sulla singola manifestazione organizzata.
    Nel primo caso parliamo di una polizza ‘Rc associazione’, diversa dalla Rc che tutela i volontari perché protegge non le singole persone iscritte all’associazione ma l’ente stesso, come figura giuridica. L’associazione di volontariato viene inquadrata alla stregua di una cooperativa sociale, quindi come una vera e propria impresa caratterizzata da un’attività di tipo sociale. In questo caso la tutela è più mirata su un tipo di assicurato che organizza spesso eventi di una certa importanza .
    A fronte di un premio annuale non molto consistente (anche 250 euro all’anno per associazione di 100 iscritti) offre una copertura che comprende anche le attività promozionali, culturali o sportive che abbiano carattere sociale, e che si possono svolgere in sede oppure in una piazza o in un locale preso in affitto. L’altra strada a cui abbiamo accennato, tutelare la manifestazione, è una eventualità conveniente solo se l’associazione non è l’unica a organizzare l’evento. Sarà il soggetto promotore (un ‘comitato’, oppure l’amministrazione comunale) a stipulare il contratto di polizza, e le associazioni a estenderla anche al proprio operato.

    Un caso particolare: l’affitto di una struttura
    Se l’associazione sceglie di svolgere un’attività fuori sede (come nel caso di una mostra o una serata di beneficenza) ricorre spesso alla locazione di una struttura. Un salone, una tensostruttura. Qualsiasi danno arrecato al fabbricato durante la locazione, anche un atto vandalico compiuto nelle ore successive alla manifestazione, comporta una responsabilità per l’associazione e l’impegno ad accollarsi il risarcimento di danni. Come ci si tutela? La maggior parte dei fabbricati destinati a ospitare manifestazioni (da quelli di proprietà comunale, a un teatro di proprietà privata) dovrebbero prevedere già una copertura assicurativa, che si estende a chi prende in affitto la struttura. Nel contratto di locazione, si prevede una quota di partecipazione al premio assicurativo a carico dell’associazione. La soluzione preferibile è quindi quella di privilegiare strutture che prevedono già una copertura assicurativa.
    La somministrazione di cibi o bevande è invece un’attività che rientra già nella copertura fornita dalle polizze di responsabilità civile.

    Un po’ di glossario
    Nel valutare quale polizza meglio si adatti alla vostra associazione, ci si imbatte in alcuni termini che è necessario conoscere per valutare l’offerta più conveniente. Ogni contratto di assicurazione prevede oltre al premio (che è la somma che l’assicurato deve versare per ricevere la copertura dai rischi) anche un massimale assicurativo e una franchigia. Di che cosa si tratta? Il massimale è il valore massimo per il quale l’assicurazione interviene a copertura del risarcimento. Se la multirischi prevede l’importo massimo di 400 mila euro, significa che in caso di incidente il risarcimento non supererà quella cifra, indipendentemente dal danno che l’associazione è tenuta a pagare.
    La ‘franchigia’ è invece l’importo al di sotto del quale la compagnia non interviene e l’assicurato deve provvedere da sé a ripagare il danno. In genere si tratta di poche centinaia di euro (controllate che questa clausola sia specificata in modo chiaro nel contratto). La franchigia può essere relativa oppure assoluta: nel primo caso, se viene raggiunta, l’assicurazione risarcisce l’intero danno, mentre la franchigia ‘assoluta’ è invece detratta dal risarcimento che riceve l’assicurato, sempre che il suo importo venga raggiunto facendo scattare l’indennizzo. Un limite alla possibilità di risarcimento è anche lo scoperto, che invece esprime la percentuale del danno che non verrà pagata. A differenza della franchigia, l’importo dello scoperto può così essere calcolato soltanto quando è stato definito il danno da risarcire.


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