Le associazioni che richiedono una quota associativa o che ‘vendono’ anche senza scopo di lucro beni o servizi ai propri associati per non pagare Iva e imposte sulla sua attività devono compilare entro il 15 dicembre un modulo.

L’articolo 30 del decreto anticrisi. Che cos’è?
Una delle novità introdotte dal decreto anticrisi del 2008 (Dl 185/08, convertito nella legge 2/09) è la cosiddetta ‘stretta sui circoli privati’. Lo Stato, o meglio le Entrate, voleva verificare che i circoli che beneficiano di un particolare regime fiscale, avessero pienamente i requisiti sociali e economici per godere di questo vantaggio. Di quale si tratta? Della cosiddetta decommercializzazione delle attività. In sostanza, in base all’articolo 148 del Dpr 917/86 e all’articolo 4 del Dpr 633/72, i proventi dell’attività svolta dall’ente, dall’incasso di quote sociali all’incasso di corrispettivi per il pagamento di prestazioni o servizi occasionali nell’ambito del proprio scopo istituzionale, vengono considerati esenti dall’Iva e dall’imposta sul reddito. Vale a dire che le somme non vengono conteggiate nell’imponibile, importo sul quale si calcola il dovuto al Fisco. Questa, appunto, l’agevolazione, che però non riguarda solo i circoli, ma una buona parte del terzo settore. Per questo il censimento è stato esteso all’intera categoria di associazioni o enti che godono di questo regime fiscale. È obbligatorio: pena la perdita della possibilità di godere delle agevolazioni.

Le ultime novità
Partiamo dalle ultime novità legate all’incontro tra l’agenzia delle Entrate, l’Agenzia per le onlus e le associazioni di categoria. La prima è che il termine entro il quale ogni associazione dovrà inviare informazioni non sarà più il 30 ottobre, bensì il 15 dicembre. Dunque c’è più tempo a disposizione. La seconda è che sono state escluse dell’obbligo della comunicazione le Onlus (cioè le organizzazioni non lucrative di utilità sociale), di fatto o di diritto, enti che il Fisco già conosce (la qualifica di Onlus si ottiene rivolgendosi alla Direzione regionale delle entrate).
Terzo, per buona parte delle associazioni, che compaiono nei registri del volontariato tenuti dalle Regioni o dagli enti locali, verrà predisposta una versione semplificata del questionario che nella versione originale comprende ben 38 richieste di informazioni.

Chi è tenuto alla presentazione della dichiarazione
Sono interessate alla comunicazione tutte le associazioni che richiedono una quota associativa o che, offrendo beni o servizi ai propri associati, ne ricevono un corrispettivo di natura economica. Se un’associazione svolge solo una funzione istituzionale, ma chiede quote ai propri iscritti, deve compilare il modello. Così come se non chiede quote ma riceve corrispettivi dai soci o svolge un’attività in parte commerciale.
Attenzione, però: una semplice lotteria o pesca di beneficenza per raggranellare fondi per l’associazione non costituisce una fonte di reddito, e un ente che incassa solo questi non è tenuta a partecipare al censimento. La lotteria, infatti, rientra tra le attività che vengono considerate marginali e che quindi non contribuiscono a qualificare come commerciale l’attività di un’associazione. Eccone altri esempi:

  • attività di vendita occasionale oppure iniziative di solidarietà nel corso di feste o ricorrenze o nel corso di campagne di sensibilizzazione;
  • la vendita di beni acquisiti gratuitamente da terzi per il proprio sostegno, avvenuta senza intermediari;
  • la vendita diretta (da parte dell’associazione) di oggetti o beni prodotti dai soci o dagli assistiti;
  • la vendita di cibi o bevande nel corso di raduni o manifestazioni;
  • la prestazione di servizi che rientrano nella mission dell’associazione, a fronte del pagamento di una somma che non superi del 50% i costi sostenuti.
  • Chi non deve presentare la dichiarazione
    Esistono anche altre caratteristiche che possono esentare l’associazione dall’obbligo. Ad esempio, l’essere iscritti in uno dei registri del volontariato istituiti in base alla legge 266/91, nel solo caso in cui l’associazione svolga un’attività soltanto istituzionale che non prevede aspetti commerciali.



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    Il modello da compilare
    Diamo subito due informazioni. La prima è che quello in questione si chiama Modello Eas o Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali da parte degli enti associativi, lo si può scaricare o stampare sul sito dell’agenzia delle Entrate e, precisamente, da questa pagina.
    La seconda è che per inviarlo alle Entrate esiste solo la modalità via internet, come avviene per le dichiarazioni dei redditi o, per quanto riguarda la vita delle associazioni, per presentare la richiesta di accreditamento fra i beneficiari del Cinque per mille. Dunque, o si ha accesso ai servizi telematici delle Entrate (in questo caso il software per la compilazione si scarica dalla stessa pagina di internet) oppure bisogna rivolgersi a un intermediario fiscale, commercialista o Caf. Questo passaggio è importante, perché il censimento non è che il primo atto di un dialogo che le Entrate intendono creare con le associazioni. Per ogni comunicazione o richiesta di informazione all’associazione, il Fisco si rivolgerà all’intermediario fiscale intendendo questo come domicilio dell’associazione.

    Come compilarlo
    Abbiamo detto che la data entro il quale adempiere alla comunicazione è stata posticipata al 15 dicembre. Bisogna aggiungere che questo vale per le associazioni che già esistevano al 30 agosto 2009. Per le neoassociazioni, nate invece successivamente a questa data o che nasceranno in questi mesi, il Fisco ha previsto sessanta giorni di tempo per aderire al censimento a partire dalla data di costituzione.
    Ogni modifica relativa ai dati richiesti dal Fisco a un’associazione dovrà essere comunicata alle Entrate entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello nel quale è avvenuta la variazione. Possono però anche non essere comunicati cambiamenti relativi a: la somma dei contributi pubblici o delle erogazioni liberali ricevuti, il numero dei soci, l’ammontare delle entrate, i costi per le campagne pubblicitarie, l’ammontare di proventi da pubblicità, il numero di manifestazioni organizzate e la loro durata in giorni.
    Va invece necessariamente dichiarato se l’associazione comincia a svolgere in via esclusiva attività commerciale, si trasforma in società a scopo di lucro o fondazione.
    Attenzione: non rispettare il termine di consegna per la dichiarazione o la comunicazione di variazione dei dati equivale per le Entrate alla trasformazione dell’associazione in ente commerciale e quindi la perdita delle disposizioni fiscali di favore.

    Diamo sinteticamente alcune informazioni sulla compilazione, con il consiglio di avvalersi della consulenza dei centri servizi per il volontariato (Csv) diffusi capillarmente sul territorio nazionale, che hanno anche pubblicato in questi mesi alcuni opuscoli sull’articolo 30 (utile anche il sito del coordinamento nazionale dei csv).

    Al momento della compilazione è consigliabile tenere davanti a sé alcune carte dell’associazione, come l’atto costitutivo o lo statuto (nel quale si fa riferimento ai benefici fiscali), ogni modifica statutaria, il provvedimento di iscrizione al registro delle persone giuridiche, il libro soci, il libro assemblee, i bilanci degli ultimi tre anni e l’ultimo rendiconto finanziario, i vari contratti di acquisto o locazione di immobili. Utile anche il modello AA5 per il codice fiscale e il Modello AA7 per la partita Iva.
    I primi due riquadri del modello Eas non dovrebbero mettere in difficoltà. Sono richiesti i dati dell’ente (codice fiscale, partita Iva, sede legale) e quelli relativi al rappresentate legale. Per la voce “tipo ente” (bisogna scrivere un numero dall’uno al tredici) leggete le istruzioni allegate al modello: associazione assistenziale, comunque, corrisponde al “5”, associazione di promozione sociale “8”, organizzazione di volontariato “12” e altri enti “13”.

    Le 38 dichiarazioni
    E veniamo al cuore della comunicazione: le 38 dichiarazioni. Riguardano vari aspetti dell’associazione dalle sue necessarie regole interne (la presenza di uno statuto) alla sua attività (commerciale o no) alla sua dotazione (locali, strumentazione) e articolazione sul territorio.

    Al legale rappresentante viene chiesto di dichiarare:

    1. se non viene svolta in via esclusiva o principale attività commerciale
    2. se è stato adottato lo statuto
    3. se l’ente ha personalità giuridica
    4. se l’ente ha articolazioni territoriali o funzionali
    5. se l’ente è un’articolazione di un gruppo
    6. se l’ente è affiliato a federazioni o gruppi
    7. se le modalità di convocazione degli associati sono individuali o collettive
    8. se gli associati minorenni hanno pari diritti di voto degli altri, nell’elettorato attivo e passivo
    9. che le quote associative sono uguali e non differenziate
    10. se i componenti degli organi amministrativi percepiscono compensi, indennità o rimborsi forfettari
    11. che è stato redatto il rendiconto economico finanziario annuale
    12. se l’ente svolge attività nei confronti degli associati ricevendo corrispettivi specifici
    13. se l’ente svolge attività a pagamento nei confronti di non associati
    14. se gli associati corrispondono una quota associativa
    15. se l’attività nei confronti dei non associati è svolta abitualmente o occasionalmente
    16. se l’ente si avvale di personale dipendente
    17. se l’ente utilizza locali di proprietà
    18. se l’ente utilizza locali in locazione
    19. se l’ente utilizza locali in comodato gratuito
    20. se l’ente riceve proventi per attività di sponsorizzazione o pubblicità
    21. se l’ente fa pubblicità ai propri servizi
    22. se l’ente vende beni o servizi e a quale prezzo (inferiore a quello di mercato, convenzionato o fissato in modo differenziato)
    23. l’ammontare medio delle entrate negli ultimi tre anni
    24. il numero degli associati all’ente
    25. il settore di attività
    26. le specifiche attività
    27. i nominativi degli amministratori
    28. se uno o più amministratori è assunto come dipendente
    29. se uno o più amministratori svolge la stessa funzione anche in altre associazioni non lucrative
    30. l’ammontare delle erogazioni liberali ricevute
    31. l’ammontare dei contributi pubblici ricevuti
    32. l’eventuale ammontare di avanzi di gestione
    33. se l’ente organizza manifestazioni per raccogliere fondi (indicando la durata in giorni e il loro numero)
    34. se per la raccolta fondi viene redatto un rendiconto finanziario
    35. la modalità di redazione dell’atto costitutivo in cui è previsto il ricorso alle disposizioni fiscali di favore (se come atto pubblico, scrittura privata autenticata o registrata) e gli estremi della sua registrazione
    36. a quali agevolazioni fiscali si fa riferimento nell’atto costitutivo o nello statuto
    37. di avere optato per il regime forfetario previsto dalla legge 398/1991
    38. di eleggere il domicilio presso l’intermediario che cura l’invio della dichiarazione

    Infine la firma del legale rappresentante.
    Non tutti i punti sono obbligatoriamente da compilare (leggete le istruzioni allegate al modello Eas).

    Cosa farsi consegnare dall’intermediario fiscale
    Al momento della comunicazione, il commercialista o il Caf a cui vi siete rivolti dovranno consegnarvi una copia cartacea del modello Eas, una copia dell’incarico a trasmettere i dati alle Entrate e una copia del documento di avvenuta ricezione dei dati rilasciato dall’agenzia delle Entrate. Il modello deve avere data e firma dell’intermediario e del legale rappresentante della società. Il tutto dovrà essere conservato con cura dall’associazione.


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