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Come possono fare le Onlus più piccole ad aumentare gli introiti, per poter programmare l’attività della propria associazione?
Non sono tempi facili per i bilanci delle associazioni di volontariato, che hanno sempre impostato buona parte dell’attività sulla base delle donazioni dei privati. Circa il 65% delle associazioni, censiva qualche anno fa l’Istat, riceve entrate che non superano i 25mila euro, mentre solo un fortunato 5% (i grandi nomi del non profit) va oltre i 250mila euro. Allora, come possono fare le altre Onlus più piccole ad aumentare questi introiti, per poter programmare l’attività della propria associazione contando su qualche risorsa in più?
Esistono degli incentivi, per esempio. Leggi che riconoscono ai donatori, siano questi persone o aziende, la possibilità di scontare dalle tasse una parte di quanto hanno donato sotto forma di denaro o di beni materiali. Non tutti conoscono queste norme, e dunque vale la pena darci un’occhiata e poi trasmetterne i contenuti essenziali ai possibili donatori.
Prima un po’ di concetti sulla donazione: il contratto
Il codice civile non parla di donazione, ma di liberalità. Che cos’è? Come si legge nell’articolo 769 del codice civile, è
“il contratto con il quale una parte (donante), per spirito di liberalità, arricchisce l’altra (donatario) disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa una obbligazione”.
Dunque, la parola “dono” richiama quello di “contratto”. Perché tra chi dà e chi riceve è come se ci fosse una vendita di un bene anche se “a costo zero”.
Il contratto è sempre necessario, e non si distingue dagli altri usati per certificare il passaggio di un bene come la casa o l’automobile. È un atto pubblico che viene siglato da un notaio e alla presenza di almeno due testimoni. Per la donazione di un bene mobile è possibile anche non ricorrere alla sua stipula, a condizione che ci sia stata la consegna manuale dell’oggetto in questione e che il valore della cosa donata sia esiguo in rapporto alla ricchezza complessiva del donatore. Se a essere donati sono automezzi o altro genere di beni mobili registrati, il passaggio di proprietà deve essere annotato nel relativo registro. Tenete invece presente che, così come il contratto sta a certificare la volontà del donatore di dare, chi riceve deve esplicitare la propria disponibilità ad avere il dono. E può anche rifiutare, come nel caso in cui giudichi il costo di mantenimento del bene superiore al beneficio di averlo in proprio possesso, oppure non sia certo della sua provenienza lecita.
Domanda: che differenza c’è tra dono e sponsorizzazione? Parecchia. La sponsorizzazione (anche questa regolata da contratto) è un rapporto di natura commerciale. Dunque, ciò che ne deriva è un reddito che mal si concilia con la natura delle Onlus, che per loro definizione non hanno utili. Quindi l’attività di sponsorizzazione nel mondo delle Onlus (almeno per il momento) risulta molto difficile.
Detrazione e deduzione, e altro
Cominciamo adesso ad avvicinarci alle due leggi che favoriscono i donatori (e quindi, indirettamente, aiutano le associazioni). Entrambe riservano a chi aiuta il volontariato alcune agevolazioni fiscali: in un caso si tratta di una detrazione, nel secondo caso di una deduzione.
La detrazione è uno sconto sull’imposta. Mettiamo che l’Irpef che dovete pagare sia di 100 euro: una detrazione di 10 euro abbassa il dovuto al Fisco a 90, quindi c’è uno sconto secco che fa risparmiare 10 euro.
Diversa è la deduzione, nella quale si abbatte l’imponibile cioè la somma a partire dalla quale si calcola l’imposta. Supponendo che la stessa sia di 100 euro, e sia stata calcolata con un’aliquota del 10% partendo da un’imponibile di mille euro, dedurre 10 euro significa portare l’imponibile a 990, e l’imposta a 9,9 euro con un risparmio di 0,1 euro.
A parità d’importo, dunque, meglio la detrazione. Entrambe, comunque, sono sconti fiscali: hanno cioè l’ok da parte dell’agenzia delle Entrate ma a condizione che la spesa che viene ammessa all’agevolazione sia documentata. In genere, quindi, un versamento di denaro non può avvenire in contanti, ma con assegno o meglio con bonifico bancario o postale.
Legge 80/05: perché conviene farla conoscere
Ed eccoci alle due leggi da imparare e fare conoscere. La prima è quell’insieme di norme che viene identificata come legge Onlus, ma che è il risultato delle disposizioni contenute nel Dpr 917/86 (Testo unico delle imposte sui redditi), nella legge quadro sul volontariato (legge 266/91) e nel Dlgs 47/197 che ha istituito la figura della Onlus, organizzazione non lucrativa di utilità sociale. In sintesi, a chi dona denaro o beni al non profit viene riconosciuta una detrazione, cioè uno sconto d’imposta pari al 19% fino a un massimo di 2.065 euro. Pagherà, insomma, meno Irpef ma lo sconto non supererà mai il tetto indicato. L’erogazione può essere indirizzata a qualsiasi organizzazione di volontariato.
La seconda legge è la 80/05, meglio nota come la legge “più dai e meno versi”. Una legge importante perché consente a chi dona di ricevere una gratificazione fiscale superiore.Stavolta si tratta di una deduzione, quindi di uno sconto sull’imponibile, ma la minore incisività in termini di risparmio non deve trarre in inganno. La legge, infatti, prevede che in questo caso possa essere scontato l’intero valore dei beni donati, a condizione che la deduzione non superi il 10% del reddito complessivo del donatore e non sia superiore ai 70mila euro. Un bello sconto, no? Cerchiamo di capirne di più.
Fra i possibili destinatari delle donazioni, sia in denaro che in natura, la legge elenca le Onlus di fatto o di diritto, le associazioni di promozione sociale (aps), le fondazioni e le associazioni riconosciute. Ma è fondamentale che l’associazione che riceve abbia una contabilità analitica (tipo partita doppia) e che quindi tenga ogni anno un bilancio di tipo patrimoniale, economico e finanziario. Fra i donatori ci possono essere sia le persone fisiche che i soggetti Ires, cioè le aziende che pagano l’imposta sul reddito delle persone giuridiche.
Come si fa a donare per ottenere l’agevolazione del “più dai meno versi”? Seguendo la regola della certificazione: i versamenti in denaro, cioè, devono avvenire o tramite banca o posta, oppure con assegni o carte di credito di debito. Serve una traccia che possa testimoniare la donazione, insomma. E il principio vale anche se a essere donati sono beni in natura: per determinarne il valore occorrono listini e prezzari, una perizia oppure una ricevuta rilasciata dall’associazione che descrive nel dettaglio quantità e valore a pezzo di quanto è stato trasferito.
“Più dai e meno versi”
Dunque, a parità di condizioni, meglio la donazione tramite la legge “più dai e meno versi”. Pur trattandosi di una deduzione, consente di scontare cifre assai maggiori (specie se a essere donati sono grandi importi). Quindi se le imprese e le persone sostenitrici di un’associazione ne sono messe a conoscenza possono aiutare la Onlus di più, potendo contare sul fatto di ricevere dal gesto un ritorno tangibile. Attenzione a non compiere passi falsi: qualora l’agenzia delle Entrate scopra che la donazione dichiarata non c’è stata, ha superato il tetto di deducibilità o è andata ad associazioni che non rientrano nelle tipologie di possibili beneficiari, scattano le sanzioni. Qualora il falso venga accertato proprio nella natura dell’associazione, la stessa viene chiamata a pagare le sanzioni in solido col donatore fraudolento.

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