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Cosa era cambiato nel 2007
Rispetto alla prima versione, il meccanismo di assegnazione dei fondi ha subito alcune modifiche, che hanno riguardato prima di tutto la platea dei possibili beneficiari.
La modifica più importante è stata l’introduzione, a partire dal 2007, di un tetto massimo ai contributi erogabili attraverso il Cinque per mille. Lo scorso anno, secondo quanto stabilito dal comma 1237 della Finanziaria (legge 296/06), la totalità delle somme assegnate non poteva superare i 250 milioni.
Le novità del 2008
L’ultima Finanziaria ha invece alzato il ‘tetto’ di altri 150 milioni, portando così la somma massima di contributi previsti per quest’anno a quota 400 milioni.
Un’altra importante novità del 2008 è costituita dall’obbligo per i soggetti che riceveranno il contributo di presentare un rendiconto dettagliato di come sono state utilizzate le somme assegnate. Il documento, redatto in modo chiaro e trasparente, eventualmente corredato da una relazione illustrativa, dovrà essere inviato entro un anno dal ricevimento delle somme stanziate.
In mancanza del rendiconto, i contributi erogati verranno recuperati dallo Stato.
Nuove vie, infine, anche per l’erogazione dei fondi: il ministero della Solidarietà sociale, al quale compete l’attribuzione di quelli destinati al volontariato, potrà stipulare convenzioni con un intermediario finanziario. Questo è interessante perché l’intermediario potrebbe decidere di anticipare le somme deliberate ma non ancora erogate a favore delle singole associazioni.
La domanda va inviata entro il 31 marzo 2008
C’è pochissimo tempo per iniziare i primi passi dell’iter burocratico necessario per essere inseriti nell’elenco di potenziali destinatari delle erogazioni. La prima scadenza dovrebbe essere, salvo proroghe dell’ultim’ora, il 30 marzo. Per fortuna questa fase di iscrizione avviene on line.
Quali caratteristiche deve avere un’Associazione per accedere ai contributi del Cinque per mille?
Per prima cosa deve essere una Onlus una organizzazione non lucrativa di finalità sociale, così come definite dal Dlgs 460/97. Può trattarsi di associazioni, comitati, fondazioni e società cooperative, in possesso o meno di personalità giuridica.
La loro attività deve comunque essere compresa negli ambiti che riguardano l’assistenza sociale, socio-sanitaria e sanitaria, la beneficenza.
Sono considerate Onlus di diritto le organizzazioni previste dalla legge quadro sul volontariato (266/91) e iscritte nei registri istituiti dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.
Sono ammesse al contributo anche le associazioni riconosciute che senza scopo di lucro operano in via esclusiva o prevalente nei settori previsti per le Onlus.
La prima fase di iscrizione avviene attraverso Internet
Onlus, associazioni di promozione sociale e associazioni riconosciute comunicano per via telematica all’agenzia delle Entrate l’intenzione di figurare tra i beneficiari del Cinque per mille.
Sono tenute a iscriversi di nuovo anche le associazioni che hanno partecipato all’assegnazione del Cinque per mille nell’anno precedente.
La domanda deve essere compilata dai soggetti interessati – se in possesso dei servizi Entratel o Fisconline – o tramite gli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (commericalisti e Centri di Assistenza Fiscale).
La si compila utilizzando il prodotto informatico ‘Domanda 5 per mille’, disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

Il modulo è in sostanza un’autodichiarazione dell’associazione, fatta dal rappresentante legale della stessa, con la quale si attesta che il soggetto che chiede il contributo ha i requisiti per essere ammesso tra i beneficiari. La pagina informatica da compilare è suddivisa in diverse sezioni. Fra i ‘dati del soggetto’ è necessario trascrivere il codice fiscale dell’ente o dell’associazione.
Alla voce ‘tipologia del soggetto’ si deve indicare, barrando la relativa casella, la natura dell’ente rappresentato. Fra i ‘dati relativi al legale rappresentate firmatario’, infine, devono essere riportati il codice fiscale, i dati anagrafici e il domicilio fiscale di chi sottoscrive la dichiarazione.
Se la domanda è stata inviata in modo corretto e accolta dal sistema, sullo schermo apparirà un’attestazione di avvenuta ricezione. Bisogna stamparla e farne due copie una delle quali dovrà invece essere conservata dagli intermediari abilitati.
Occhio al sito
Scaduto il termine di presentazione delle domande, nei giorni successivi l’agenzia delle Entrate pubblica sul proprio sito l’elenco dei soggetti che hanno richiesto di essere iscritti, indicandone nome, sede e codice fiscale.
È solo un primo abbozzo di quello che sarà l’elenco definitivo. Gli eventuali errori nel nominativo o nel codice fiscale, infatti, possono ancora essere corretti su richiesta dei soggetti interessati.
Qualora desiderasse operare una correzione tocca sempre al legale rappresentante (o a un suo delegato) inviare una comunicazione che questa volta avviene su supporto cartaceo e deve avere come destinataria la direzione regionale delle Entrate competente per il territorio in cui l’ente ha il proprio domicilio fiscale.
Raccolte le richieste di modifica, l’agenzia delle Entrate curerà una nuova versione degli elenchi, pubblicata sempre sul sito www.agenziaentrate.gov.it. Sarà a questi elenchi che i contribuenti faranno riferimento per la scelta di destinazione del proprio Cinque per mille.


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