L’iscrizione on line non basta. Le associazioni che vogliono ricevere i contributi per il 2008 devono inviare per posta entro il 30 giugno tre documenti all’amministrazione fiscale.

Per tutte le associazioni che si sono iscritte al Cinque per mille 2008 e che fanno parte dei circa 77mila ammessi agli elenchi delle Entrate, il mese di giugno è molto importante perché porterà all’ultimo, fondamentale, obbligo per partecipare all’assegnazione dei fondi.
Entro il 30 giugno, infatti, bisognerà inviare all’Agenzia delle Entrate una dichiarazione cartacea nella quale il legale rappresentante dell’associazione, in genere il presidente, certifica che l’associazione possiede ancora i requisiti per essere ammessa fra i destinatari del contributo.

Cos’è il documento e come lo si compila
Con ‘requisito’ s’intende che l’associazione deve fare parte di una delle categorie del volontariato che, come stabilito dalla Finanziaria, possono accedere al Cinque per mille: Onlus (organizzazione non lucrativa di utilità sociale), associazioni di promozione sociale, associazioni riconosciute senza scopo di lucro che operano nello stesso settore delle Onlus. Queste caratteristiche erano necessarie anche a marzo, al momento cioè dell’iscrizione telematica. Solo che adesso le Entrate chiedono la conferma scritta che nel frattempo la situazione non sia cambiata. Per questa dichiarazione (una comune autocertificazione prevista dal DPR 445/2000) bisogna utilizzare un modulo approvato con decreto dal Ministero, che si può scaricare e stampare dal sito dell’Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it). Come per ogni autocertificazione, anche questa dovrà essere accompagnata, pena nullità, da una fotocopia del documento d’identità di chi la sottoscrive.

I dati richiesti
Al momento di compilare il modulo, il rappresentante dell’associazione si trova di fronte alla richiesta di diverse informazioni. Alcune riguardano proprio lui, e sono dati anagrafici come nome, data e luogo di nascita, codice fiscale. Poi viene la parte dell’associazione, della quale bisogna indicare la denominazione (così come figura nel registro degli enti in cui è iscritta), il codice fiscale e la sede legale.

Nella seconda parte del modulo, invece, bisogna scrivere due cose:

  • ribadire che le condizioni previste dall’ultima finanziaria (articolo 3, comma 5, della legge 244/07) per i possibili beneficiari del Cinque per mille 2008 continuano ad esistere anche adesso;
  • indicare gli estremi dell’iscrizione dell’associazione al relativo registro o albo: data, numero di registrazione ed ente pubblico che detiene il registro.
    Se non si conoscono questi ultimi dati, è bene sapere a chi ci si può rivolgere per avere le informazioni necessarie.

    Per quanto riguarda le Onlus, bisogna distinguere tra quelle ‘di opzione’ (cioè che hanno chiesto la propria iscrizione all’Anagrafe delle Onlus) e quelle ‘di diritto’, che lo sono diventate automaticamente. Per le prime, il registro da consultare è quello che si trova alla Direzione regionale delle Entrate, che raggruppa tutte le Onlus.
    Per le altre ‘di diritto’ (in sostanza, le organizzazioni di volontariato, le ONG e le cooperative sociali), bisognerà rivolgersi all’ente nazionale, regionale o provinciale, che tiene il registro nelle quali è iscritta l’associazione.
    Percorso simile per le associazioni di promozione sociale e per le associazioni riconosciute.



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    Come e dove inviarla
    Una volta compilata la dichiarazione (non dimenticate data e firma in fondo), questa va chiusa in una busta e spedita con raccomandata con ricevuta di ritorno alla Direzione regionale delle Entrate competente per il territorio, cioè per la regione nella quale l’associazione ha la propria sede legale. Ecco gli indirizzi delle diverse sedi regionali:

    Abruzzo - Corso Federico II, 9 - 67100 L’Aquila
    Basilicata - Via dei Mille - C.da Canale - 85100 Potenza
    Calabria - Via Lombardi s.n.c. - 88100 Catanzaro
    Campania - Via Diaz, 11 - 80134 Napoli
    Emilia Romagna - Via Marco Polo, 60 - 40131 Bologna
    Friuli Venezia Giulia - Viale Miramare, 7 – 34100 Trieste
    Lazio - Via G. Capranesi, 60 - 00155 Roma
    Liguria - Via Fiume, 2 - 16121 Genova
    Lombardia - Via Manin, 25 - 20121 Milano
    Marche - Via Palestro, 15 – 60100 Ancona
    Molise - Via Scatolone, 4 - 86100 Campobasso
    Piemonte - Corso Vinzaglio, 8 - 10121 Torino
    Puglia - Via Amendola, 201/7 - 70126 Bari
    Sardegna - Via Bacaredda, 27 – 09100 Cagliari
    Sicilia - Via Konrad Roentgen, 3 – 90146 Palermo
    Toscana - Via della Fortezza, 8 - 50129 Firenze
    Umbria - Via Canali, 12 - 06100 Perugia
    Valle d’Aosta - Piazza Manzetti, 2 - 11100 Aosta
    Veneto – Palazzo Erizzo - Cannaregio 2139 – 30100 Venezia
    Dir. provinciale Bolzano - Piazza del Tribunale, 2 - 39100 Bolzano
    Dir. provinciale Trento - Via Brennero 133 – 38100 Trento

    Prima di spedire, ricordate che la certificazione deve essere accompagnata dalla fotocopia della carta d’identità del legale rappresentate dell’associazione che firma la dichiarazione. È molto importante non dimenticarsene, perché questa mancanza ha comportato in passato l’automatica esclusione di molte associazioni.

    Attenzione alla data: non più tardi del 30 giugno
    Anche il mancato rispetto del termine del 30 giugno costituisce una causa di decadenza del beneficio, così come le dichiarazioni che contengono dati non veri. Nessun problema, invece, se il documento d’identità di cui si invia la fotocopia è scaduto, visto che questo obbligo serve solo ad accertare l’identità di chi firma l’autocertificazione. In caso di invio all’ufficio sbagliato delle Entrate, esiste una procedura per cui l’ufficio che la riceve rispedisce con urgenza la busta all’indirizzo corretto.


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