ACCU-CHECK per le Associazioni. Numero28 - dicemmbre 2011

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numero 27 - novembre 11
Rendiconto Rendiconto Cinque per mille: ecco come farlo
numero 26 - ottobre 11
Novità agevolazioni Quattro agevolazioni per il volontariato
 
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Aggiornamenti: Corsa agli aiuti per le Onlus e altre novità

Ultimo aggiornamento dal mondo del volontariato prima della fine del 2011. Con due scadenze, la prima per contributi dallo Stato, la seconda per certificare spese o incassi di una certa rilevanza. Infine, con qualche novità relativa al rendiconto del Cinque per mille e al mondo delle Aps (associazioni di promozione sociale).

Spesometro
Entro il 2 gennaio sarà obbligatorio comunicare alle Entrate i dati relativi al cosiddetto spesometro per l’anno 2010. Non tutte le associazioni sono toccate da questo obbligo, che riguarda principalmente il mondo del profit ma può interessare anche una fetta di volontariato. Quest’ultimo entra in gioco solo relativamente a quegli “enti non commerciali” (qualifica che appartiene a molte associazioni) che hanno partita Iva. Ebbene, ciò che viene chiesto a questi soggetti è di comunicare il ricevimento o il pagamento di importi per beni o servizi sopra una certa soglia. Quest’ultima per il 2010 è di 25mila euro (Iva esclusa), mentre per il 2011 (la scadenza per la comunicazione è il 30 aprile 2012) scende a soli tremila euro per le attività soggette a fattura e a 3.600 per quelle per cui basta una ricevuta.
Insomma, nel 2010 la vostra associazione con partita Iva ha stipulato un contratto per le fornitura di beni o servizi superiore ai 25mila euro? Li ha ricevuti per una serie di servizi erogati? Allora è tenuta alla comunicazione. Due precisazioni: la soglia dei 25mila euro, come dei tremila o 3.600 per il 2011, deve essere superata con una singola operazione per comportare l’obbligo di comunicazione. Altra cosa è che per lo spesometro si considerano anche le attività esenti da Iva ma non quelle fuori campo Iva. Per comunicare con le Entrate bisogna utilizzare i servizi telematici dell’agenzia.

Contributi dal ministero per beni strumentali.
C’è tempo, invece, fino alla fine di dicembre per chiedere al ministero del Welfare il sostegno economico per l’acquisto diambulanze, oppure di beni da usare per finalità strettamente sociali legati alla propria associazione, o ancora di beni da donare a strutture sanitarie pubbliche. Si tratta di un contributo preso dal Fondo nazionale per le politiche sociali.
Funziona così. La compartecipazione dello Stato alla spesa è pari al venti per cento. Questo venti per cento può essere ottenuto in soldi (tramite bonifico bancario) o come compensazione corrisposta al venditore del bene, che a sua volta ha applicato uno sconto all’associazione di pari importo. L’acquisto deve essere avvenuto nell’anno in corso, e deve essere documentato con ricevute, fatture, e ogni altra cosa che certifichi l’acquisto. Sono ammesse le seguenti categorie di acquisto: l’acquisto diretto (documentato da fattura), l’acquisizione tramite leasing (certificata dal contratto, e dai canoni mensili di leasing) o a rate (in questo caso la documentazione chiesta è la fattura generale, e il piano di ammortamento), l’acquisto di usato (servono fattura e copia del contratto tra privati con l’effettivo passaggio di proprietà). Possono godere di questa agevolazione due tipi di associazioni: le cosiddette associazioni di volontariato che rispondono ai requisiti della legge 266/1991 e che sono iscritte nei registri del volontariato, le Onlus (organizzazioni non lucrative di utilità sociale) iscritte all’anagrafe unica delle Onlus dell’agenzia delle Entrate.

Diamo, inoltre, un’occhiata a che cosa dice il decreto sul tipo di acquisti ammessi all’agevolazione.

  1. Il contributo è concesso per l’acquisto o per l’acquisizione mediante contratto di leasing, da parte dei medesimi di:
    1. autoambulanze;
    2. beni strumentali utilizzati direttamente ed esclusivamente per attività di utilità sociale che, per le loro caratteristiche, non sono suscettibili di diverse utilizzazioni senza radicali trasformazioni;
    3. beni acquistati da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), da donare a strutture sanitarie pubbliche.
  2. Sono esclusi dal contributo l’acquisto di beni immobili e di altri beni strumentali utilizzati esclusivamente per l’organizzazione ed il funzionamento dei soggetti di cui all’articolo 2 (cioè le associazioni di volontariato e le onlus).
  3. Per un periodo di almeno cinque anni dalla data del contratto di acquisto del bene o dalla data di sottoscrizione del contratto di leasing, il bene oggetto del contributo non può essere venduto ceduto a terzi e deve essere utilizzato direttamente ed esclusivamente dai diretti beneficiari del contributo e non può essere, per alcun motivo, utilizzato per svolgere attività diverse.
Per chiedere questa agevolazione bisogna inviare la documentazione sulla propria associazione e sulla spesa sostenuta al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali- Direzione generale per il volontariato, l’associazionismo e le formazioni sociali-Divisione III – Volontariato in via Fornovo, 8 (pal.C) - 00192 Roma. Basta un’unica busta con la scritta “Richiesta contributi DM 177/2010”. Il rispetto della scadenza del 31 dicembre viene accertata dal timbro postale. Gli acquisti per cui si può chiedere il contributo devono essere stati fatti nel 2011.

È importante precisare che i contributi non sono cumulabili con altri aiuti pubblici riguardanti lo stesso acquisto. Il fatto di non avere ottenuto altri aiuti de enti pubblici per l’acquisto dello stesso bene deve essere autocertificato con uno specifico documento da inviare assieme alla domanda.
La documentazione per fare domanda di contributo è scaricabile sul sito del ministero a questo link.
Si possono chiedere informazioni chiamando il ministero ai numeri 06.4683.4430/4191/4572.

Rendiconto Cinque per mille e nuovo elenco delle Aps
Altre tre importanti novità positive sono contenute in una circolare che all'inizio di agosto è stata pubblicata dalla stessa agenzia delle Entrate. Trattasi della 38/E del 2011.
Innanzitutto il documento redatto dai tecnici del Fisco chiude per sempre una questione controversa relativa alle organizzazioni di volontariato. Stiamo parlando di una delle agevolazioni previste dalla legge quadro sul volontariato, la 266/91, cioè l'esenzione dall'imposta di registro che le associazioni sarebbero tenute a versare per la registrazione dei propri atti, a partire da quello costitutivo. Fino ad oggi, nonostante la stessa legge sul volontariato del 1991 avesse previsto che le associazioni non devono pagare tale imposta, la pratica era diversa, almeno nei primi mesi di vita dell'ente. Per avere diritto all'esenzione, dice infatti la legge 266/91, le associazioni devono dimostrare di essere tali, e cioè di essere iscritte nei registri tenuti da Province e Regioni. Ma per registrare un'associazione nel proprio elenco, Province e Regioni richiedono spesso proprio una copia del loro atto costitutivo. Un corto circuito della burocrazia, dunque, che spesso costringeva i legali rappresentanti di un'associazione a rinunciare alla propria esenzione e a pagare comunque l'imposta di registro almeno fino a che la propria associazione non risultava iscritta nei registri.
Adesso, invece, la circolare delle Entrate mette la parola fine a tutto questo stabilendo che l'esenzione vale sempre e comunque. Anche le associazioni non ancora registrate possono avvalersene, salvo poi sottostare ai controlli e essere costrette a rifondere tali benefici economici se l'ente dovesse perdere le proprie caratteristiche di volontariato.

Bilancio Cinque per mille, voce per voce
Infine, ecco altre due novità. La prima. Ricordate che nel numero scorso abbiamo indicato le modalità di certificazione del Cinque per mille ottenuto negli scorsi anni (a partire dall’edizione 2008)? Ebbene, considerando che ci sono stati ritardi nell’effettivo accreditamento delle somme sul conto corrente delle associazioni, e che quindi sono trascorsi mesi (se non anni) dalla notizia di avere ricevuto dei soldi al momento in cui la Onlus ha potuto spenderli, il ministero ha ammesso la possibilità che siano menzionate nel rendiconto anche le spese sostenute in questo periodo intermedio (tra la notizia dell’ottenimento dei fondi e l’accreditamento vero e proprio). Una buona notizia per quelle associazioni che, strette dalla necessità di compiere una spesa, erano state costrette ad anticipare di tasca propria nell’attesa di avere a disposizione gli aiuti delle Entrate. Seconda novità: se la vostra è un’associazione di promozione sociale (Aps, ex legge 383/2000) ricordatevi di controllare il registro nazionale che il ministero del Welfare (direzione generale per il terzo settore) ha appena revisionato.
Lo trovate a questo link.
Cercate il vostro nome. L’iscrizione a tale elenco è fondamentale se una Aps vuole ricevere il Cinque per mille o godere del trattamento fiscale di favore concesso dallo Stato.

 
 

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