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La nuova procedura semplificata per la concessione e il rinnovo della patente alle persone con diabete ha ormai più di un anno, ma ancora qualcuno non la conosce. Ecco come funziona e le copie dei decreti, dei regolamenti e la modustica del caso.

Una circolare ministeriale diffusa nel maggio 2006 rende alle persone con diabete molto più semplice e snello l’iter per ottenere o rinnovare la patente.
L’iter previsto dalla circolare per l’accertamento dei requisiti psichici e fisici per il conseguimento, la revisione o la conferma delle patenti di categoria A, B, BE e sottocategorie, è molto agile. La persona con diabete di tipo 1 o 2 che vuole conseguire o rinnovare le patenti prima elencate NON DEVE rivolgersi alla Commissione medica della Asl ma al suo diabetologo (anche nel corso di una normale visita), o comunque a un medico specialista in diabetologia e malattie del ricambio. Può essere qualsiasi specialista purché sia dipendente della Asl o operante in una struttura privata convenzionata.
Il diabetologo rilascia un documento (su una modulistica suggerita dalle Linee guida) nel quale definisce in modo sintetico la condizione del paziente con particolare riferimento alle sue capacità di guidare.
Il diabetologo suggerisce se rilasciare o rinnovare la patente per l'intero periodo di validità o se prevedere una scadenza anticipata.
Con questo modulo il paziente si reca alla normale visita per il rinnovo, quella che tutti devono fare periodicamente. Questa visita riguarda soprattutto la vista, l’udito e l’insorgenza di altre patologie e può essere fatta presso la Asl ma, dove possibile, anche presso gli uffici addetti alle pratiche auto (autoscuole, Aci).
Il diabetologo può decidere – per esempio se il compenso del paziente è cattivo o se le complicanze sono avanzate – di demandare il caso alla Commissione medica della Asl. Ma non può esimersi dal riempire il modulo per il rinnovo.
Resta invece valida la norma che prevede il ricorso diretto alla Commissione medica locale per i soggetti con diabete che chiedono il conseguimento, la revisione o la conferma delle patenti ‘professionali’ C, D, CE, DE. In tal caso la Commissione medica è integrata da un medico specialista diabetologo, sia ai fini degli accertamenti relativi alla specifica patologia sia ai fini dell’espressione del giudizio finale.

Scarica la Circolare del Ministero della Salute che contiene un esempio di modulo di accertamento e le Linee guida per la valutazione da parte del diabetologo.
Circolare.pdf (829 KB)

Scarica solo il modulo.
Modulo-patente.pdf (37 KB)

...E IL PATENTINO

Ancora più ‘liberali’ le normative per la concessione del ‘patentino’ necessario per la guida dei ciclomotori. La normativa transitoria (in teoria dovrebbe scadere il 1 gennaio 2008) è davvero un modello di semplicità e di concretezza.
La legge 168 del 17 agosto 2005 prevede, per la guida dei ciclomotori, requisiti fisici e psichici analoghi a quelli “prescritti per la patente di categoria A ivi compresa quella speciale”.
La stessa legge prevede però un periodo transitorio: “Fino alla data del 1° gennaio 2008 la certificazione potrà essere limitata all’esistenza di condizioni psicofisiche di principio non ostative all’uso del ciclomotore”, certificazione che può essere eseguita dal medico di medicina generale. Insomma basta passare dal proprio medico e farsi firmare un modulo (se il medico non ce l’ha potete scaricarlo da questa pagina).
Cosa deve fare il medico di Medicina generale? È semplice: deve assicurarsi che il richiedente non abbia problemi di gravità tale da mettere in serio pericolo la sicurezza, sua e altrui, qualora debba guidare un ciclomotore. Per definire esattamente cosa si intenda per “condizioni psicofisiche di principio non ostative” è stato creato presso il Ministero della Salute, Direzione Generale della Prevenzione, un Gruppo Tecnico che ha elaborato delle Linee guida molto chiare.
Il certificato redatto in carta da bollo dal medico e controfirmato dal paziente (e dal genitore se minorenne) va allegato agli altri documenti necessari per ottenere il patentino. Se il medico non dà il via libera bisogna comunque chiedergli il rilascio del certificato con specificate le ragioni del mancato assenso per fare ricorso alla Commissione Medica Provinciale per la revisione del giudizio.

Scarica le Linee guida per il rilascio del patentino da parte del Pediatra o medico di Medicina generale.
LineeGuidaPatentino.pdf (60 KB)

 
 
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